Associazione S.O.S Abusi


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Sapevate....

che solamente i capitali possono produrre interessi?

che la pratica bancaria di fare pagare gl’interessi sugli interessi è stata più volte censurata sia dalla Suprema Corte di Cassazione sia dai Tribunali Civili?

che oltre all’anatocismo sugli interessi, tale pratica si verifica anche sulle Commissioni sul Massimo scoperto ed ogni altro onere o spesa accessoria, facendo lievitare e non di poco il Costo del denaro preso a prestito?

che anche i mutui, (in special modo quelli in uso adesso, cosiddetti a rata costante o alla Francese, in quanto si fondano su una formula finanziaria composta e quindi anatocistica sin dalla sua origine), producono capitalizzazione degl’interessi su tutte le rate?

che la pratica della capitalizzazione degl’interessi moratori sui mutui è stata più volte censurata sempre dalla Suprema Corte di Cassazione?

che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N) non rappresenta il reale tasso d’interessi pagato dal consumatore ma è solamente il punto di partenza, per così dire la base della piramide, mentre il vertice o vero Tasso sostenuto ed applicato è rappresentato dal T.A.E.G (Tasso Annuo Effettivo Globale) comprensivo di tutti gli interessi, oneri, spese e remunerazioni collegate all’erogazione del finanziamento?

che la L. 108 del 07 Marzo 1996 ha stabilito che debbano esistere dei limiti, definiti Tassi Soglia Usura, al di sopra dei quali i Tassi Effettivi Globali rapportati su base annua si devono ritenere usurari?

che la L. 154/92 ed il Testo Unico Bancario o Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 sancisce che il Consumatore deve essere informato sul Tasso Effettivo Globale da esso sostenuto?

che i Regolamenti Europei ed il legislatore prestano particolare attenzione e tutela verso i Consumatori, definiti anche Contraenti Economicamente Fragili?

che quando si sottoscrivono contratti bancari dobbiamo ritenerci sullo stesso piano dell’Istituto di Credito e quest’ultimo non ha più diritti di noi solamente perché può permettersi di avere una schiera di Avvocati al loro fianco?

che quando si riceve un decreto ingiuntivo da parte di una banca si ha quaranta giorni di tempo per opporsi e che se il credito non è certo, liquido ed esigibile, per effetto di anatocismo o di altre dimostrabili difformità contabili, se ne può chiedere l’annullamento o comunque l’accertamento giudiziario?

che, laddove sussistano “gravi motivi” accertati o accertabili in giudizio, si può richiedere al Giudice Competente di bloccare esecuzioni immobiliari in corso?

che si deve alla banca solamente quanto contrattualmente previsto e quanto non risulti richiesto attraverso clausole vessatorie e/o attraverso clausole contrarie al disposto legislativo?

che, quando ci si oppone a quella che viene definita azione di recupero crediti da parte di una banca, non è vero che l’intenzione è quella di non pagare, ma semplicemente quella di pagare quanto dovuto, né un euro di più, né un euro di meno? E se poi si sono subiti anche dei danni, bé… anche questi devono essere conteggiati ed accertati in giudizio?


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