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La Corte di Cassazione penale, sez., 19 febbraio 2010, n. 12028, confermando integralmente e in pieno le Nostre osservazioni e contestazioni, così si è espressa:
“(…)Con la L. 7 marzo 1996, n. 108, il legislatore ha novellato il reato di usura di cui all'art.644 c.p., delineando una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attraverso una procedura amministrativa. In linea generale il reato di usura comune si configura per l'oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa,salvo che non si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.
Ove non venga in considerazione l'abuso della situazione di bisogno, l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'obiettivo superamento del tasso-soglia degli interessi.
Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presunzione legale di usurarietà degli interessi.
Più specificamente il comma 3 dell'ari. 644 c.p. prevede che: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.
Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediatario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari.
Al riguardo occorre richiamare il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2.
Tale articolo al comma 1 disciplina le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l'operatività.
Al comma 2 precisa che: "gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".”(…).
Se la Legge è uguale per Tutti, perlomeno quella giuridica, (art.3 Cost.), è altresì vero che il nostro ordinamento pone maggiore attenzione e tutela per i consumatori e i contraenti economicamente fragili. Il senso delle normative antiusura (Legge 108/96 e Legge 44/99), della trasparenza bancaria (Legge 154/92 e nuovo Testo Unico Bancario),del Codice del Consumo (D.lg 6-09-2005 n. 206), art. 153 (ex 129 A) Trattato CE risiede proprio in questa volontà del legislatore di maggiore tutela per le categorie più fragili e quindi a rischio di vessazioni e abusi.
La domanda che ci poniamo è se ad oggi questo è sostanzialmente garantito, quando constatiamo che le Vittime di Usura non ottengono i finanziamenti a ristoro previsti, quando questi soggetti vengono lasciati soli, quando le persone indagate per usura continuano a fare la loro vita senza essere disturbati da nessuno, quando addirittura essi stessi possono tranquillamente continuare a vendere i beni delle vittime sulla base di esecuzioni immobiliari fondate su titoli molte volti nulli o annullabili o ottenuti in frode alla Legge o a seguito di tassi oggettivamente usurari ( se si fanno i conti in base alla Legge 108/96 e non in base alla fallace e strumentale Circolare della Banca d’Italia).
Andare a fondo conviene a chi vince la resistenza umana di giungere alla verità dei fatti (perlomeno quella giuridica, il Diritto secondo, da non confondersi con il Diritto Primo, quello naturale, quello di ogni soggetto con altri: che è un’altra questione.)!!!!!
Vi ringrazio dell’attenzione e porgo Ossequiosi Saluti.
Maurizio Forzoni
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